Art. 4.

      1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un presidio elettorale per l'acquisizione delle schede già scrutinate presso le rappresentanze diplomatiche e consolari»;

          b) al comma 2:

              1) le parole: «dei seggi» sono sostituite dalle seguenti: «del presidio di cui al comma 1»;

              2) le parole: «dello spoglio e dello scrutinio dei voti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisizione e della catalogazione delle schede»;

          c) al comma 3, le parole: «ciascun seggio» sono sostituite dalle seguenti: «il presidio».